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Spesometro semplificato 2017 per palestre ASD, SSD ed altri enti in regime 398/1991: scadenze e fatture da inviare

Guida allo spesometro semplificato 2017 per ASD/SSD in regime agevolato 398/1991 ed enti assimilati

Con questa guida pratica chiariamo in sintesi come cambia lo spesometro dal 2017 per palestre ASD/SSD in regime ex lege 398/1991 e per egli enti assimilati, individuando esattamente quali fatture sono soggette all’obbligo dell’invio, per non incorrere in errori che esporrebbero a rischiosi ed onerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La legge di Bilancio 2017, (Legge 11. 12. 2016, n°232) ha apportato insieme ad altri interventi normativi, alcune essenziali novità in materia di spesometro, anche per gli enti non commerciali in regime agevolato configurando un sistema di spesometro semplificato.

Per approfondimenti sul regime agevolato leggete la divulgazione dedicata all’opzione fiscale ex lege 398/1991.

Cos’è lo spesometro?

Lo spesometro è uno strumento complementare e integrativo rispetto al redditometro che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai soggetti titolari o meno di partita IVA. Con decorrenza dall’esercizio 2012, per qualsiasi spesa di qualunque importo, il venditore soggetto passivo IVA, è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto per via telematica all’Agenzia delle Entrate per le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3. 600 euro e le fatture emesse, ricevute e note di variazione ed i versamenti periodici IVA.  Le informazioni acquisite confluiscono in una banca dati unica che analizza tutte le spese relative a ogni singolo codice fiscale e, uno speciale algoritmo informatico farà scattare l’accertamento fiscale induttivo a carico di tutti i soggetti che hanno effettuato spese superiori al reddito dichiarato, cioè al tenore di vita economico e fiscale che appare formalmente all’Amministrazione finanziaria.

Spesometro semplificato 2017

Il Decreto c. D. “Collegato alla Finanziaria 2017”, (Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193) ha introdotto, a decorrere dal 2017, alcune rilevanti novità in materia di adempimenti IVA.
Nello specifico, la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro), sarà sostituito da due comunicazioni periodiche riguardanti:

a) i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

b) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.
In pratica occorrerà inviare trimestralmente (anziché con la previgente cadenza annuale) sia lo spesometro sia i dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche.

Non dimenticate che:

1) verrà meno l’obbligo di invio della Comunicazione dati IVA;

2) la dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018) non andrà più all’interno del Modello Unico ma in forma autonoma entro il 28 febbraio 2018.

Attenzione: in caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture (Spesometro) è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25. 000.
Relativamente all’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA l’omessa o errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5. 000 a € 50. 000.

Le associazioni in regime forfettario ex Legge 398/1991, sono soggette all’invio sia delle fatture emesse che ricevute?   

Sulla questione è recentemente intervenuta con circolare n°1/E del 07/02/17 l’Agenzia delle Entrate, per fornire gli opportuni chiarimenti in punto di adempimenti amministrativi per gli enti non commerciali in regime agevolato ex lege 398/1991. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che ai fini della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), per le attività rientranti nel regime forfettario ex lege n. 398/91 (sia istituzionali che commerciali):

devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse;

non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

Quali sono le prossime scadenze contabili/fiscali previste per le Associazioni il Regime 398/1991?  

Occorre quindi monitorare i prossimi termini di scadenza per l’invio delle comunicazioni sopra specificate, fissati al:

1) 25 luglio 2017 per le fatture emesse del 1°e 2°trimestre 2017;
2) 30 Novembre 2017 – 2°invio Spesometro 2017 per le fatture emesse 3°trimestre 2017;
3) 28 febbraio 2018 – 3°invio Spesometro 2017 per le fatture emesse 4°trimestre 2017.  

Per saperne di più leggete la guida dedicata agli adempimenti fiscali e contabili aggiornati alla Legge di Stabilità 2017 per ASD/SSD ed enti assimilati!

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