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APS - ASD- SSD: MODELLO EAS CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS

Sono pervenute alla scrivente, da parte del Forum del terzo settore, richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis: 1)   agli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;  2)  agli enti che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.   

RISOLUZIONE N.   110/E     Direzione Centrale Normativa  Roma, 12 DICEMBRE 2012           

OGGETTO: Modello EAS – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis.      

Sono pervenute alla scrivente, da parte del Forum del terzo settore, richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis:

1)   agli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS; 

2)  agli enti che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.  

L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo che applicano, in presenza dei requisiti richiesti, le disposizioni di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,  e  all’articolo  4,  quarto comma,  secondo  periodo,  e  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (Modello EAS) approvato  con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  del  2 settembre 2009. 2      

Il comma 2 dello stesso articolo 30 ha previsto che con il medesimo provvedimento fossero stabiliti “i tempi e le modalità di trasmissione del modello”. Con specifico riferimento ai termini di presentazione del Modello EAS, il richiamato  provvedimento  del  2  settembre  2009  aveva  stabilito  che  il  modello avrebbe dovuto essere presentato: – per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del citato D. L. N. 185 del 2008, entro il 30 ottobre 2009; – per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del citato D. L. N. 185, entro sessanta  giorni  dalla  data  di costituzione  e,  qualora  il  termine  del  sessantesimo giorno fosse scaduto prima del 30 ottobre 2009, entro quest’ultima data.

In forza dell’articolo 1, comma 1, del decreto–legge 29 dicembre 2010, n.   225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e della tabella allegata allo stesso decreto-legge, i termini per la presentazione del modello EAS, stabiliti dal provvedimento del 2 settembre 2009 e modificati dai successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, sono stati ulteriormente prorogati al 31 marzo 2011.

Con circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, par. 2. 1, è stato precisato che, per effetto dell’anzidetta proroga, i nuovi termini per la presentazione del modello EAS sono i seguenti: -    entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D. L. N. 185 del 2008 (29 novembre 2008); -    entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso D. L. N. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla data di costituzione fosse scaduto prima del 31 marzo 2011; -    entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011, cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva.

L’articolo 2, comma 1, del decreto–legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.   44,  ha  introdotto  l’istituto  della remissione   in   bonis,   al   fine   di   evitare   che   mere   dimenticanze   relative   a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Ai sensi dell’anzidetta disposizione, infatti, “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione  ovvero  ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

La relazione  illustrativa  al D. L.   n. 16 del  2012, nell’individuare,  a titolo esemplificativo,  alcune  fattispecie  alle  quali  l’istituto  della  remissione  in  bonis risulta applicabile, ha espressamente richiamato l’omesso invio del Modello EAS.

Tanto premesso, in ordine alle questioni sollevate, si formulano le seguenti risposte.   

1) Enti che  non hanno inviato il Modello EAS  La circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, recante i primi chiarimenti in merito alla remissione in bonis, al paragrafo 1. 3. 1, ha precisato che per beneficiare di tale istituto gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine   di   presentazione   della   prima   dichiarazione   utile   (ossia,   la   prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 258,00). La stessa circolare n. 38, al successivo paragrafo 1. 4. , ha chiarito che l’istituto in commento trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D. L. N. 16 del 2012) fosse scaduto il termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  utile,  ma  non  fosse  ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta nel quale l’adempimento è stato omesso (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine era quello del 30 settembre 2012).

Tuttavia, la circolare n. 38 del 2012, al medesimo paragrafo 1. 4, ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine  entro  il  quale  sanare  l’adempimento  omesso  nonché  in  attuazione  dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012.   Pertanto, conformemente all’indirizzo interpretativo fornito con la citata circolare n. 38, si conferma che gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio   del Modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a euro 258,00, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D. L. N. 16 del 2012.

Si vedano gli esempi riportati nella seguente tabella, in cui sono illustrate, con riferimento ad enti costituiti in epoche diverse, le scadenze  per fruire della remissione in bonis (mediante la presentazione del Modello EAS e il contestuale versamento della sanzione prevista).  

2) Enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini  Relativamente  al  quesito  sub  2),  si fa  presente  che  i  soggetti  che  hanno inviato il Modello EAS oltre i termini previsti e vogliano sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente  comunicati  (v. Punto 3. 3 del provvedimento 2 settembre  2009, 6    citato) – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D. L. N. 16 del 2012, devono versare unicamente la sanzione pari a euro 258,00 entro i termini individuati, secondo i criteri precedentemente illustrati. Si vedano gli esempi riportati nella seguente tabella, in cui sono illustrate, in relazione ad enti costituiti in epoche diverse che hanno provveduto a presentare tardivamente il Modello Eas, i relativi termini per fruire della remissione in bonis.  

Da ultimo, si ricorda che, come precisato con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012, il versamento della sanzione in parola va effettuato mediante Modello F24 utilizzando  il codice tributo 8114. Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” del Modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA” (ad esempio, nel caso n. 2, andrà indicato “2011”).

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