La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo
Il consiglio dei ministri a data 26 febbraio 2021 ha finalmente approvato i cinque decreti legislativi della legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019 apportando grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.
Una delle novità più importanti è sicuramente l’introduzione della figura del lavoratore sportivo che comporta un aumento delle tutele previste per gli atleti dilettanti, senza più distinzioni in base all’attività sportiva svolta in forma professionistica o dilettantistica; le associazioni sportive dilettantistiche grazie alla ridefinizione del concetto di scopo di lucro, potranno distribuire dividendi ed acquisire qualsiasi tipologia di forma societaria tra quelle previste nel titolo V del codice civile. Inoltre vengono ridefinite le norme che regolano l’attività dei procuratori sportivi, degli impianti e degli stadi, vengono stabilite nuove disposizioni per la sicurezza delle discipline sportive invernali e vengono aumentate le tutele degli atleti disabili, con l’introduzione delle sezioni paraolimpiche nei corpi civili e militari dello stato.
Aggiornato a febbraio 2023
La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo
Il consiglio dei ministri a data 26 febbraio 2021 ha finalmente approvato i cinque decreti legislativi della legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019 apportando grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.
Una delle novità più importanti è sicuramente l’introduzione della figura del lavoratore sportivo che comporta un aumento delle tutele previste per gli atleti dilettanti, senza più distinzioni in base all’attività sportiva svolta in forma professionistica o dilettantistica; le associazioni sportive dilettantistiche grazie alla ridefinizione del concetto di scopo di lucro, potranno distribuire dividendi ed acquisire qualsiasi tipologia di forma societaria tra quelle previste nel titolo V del codice civile. Inoltre vengono ridefinite le norme che regolano l’attività dei procuratori sportivi, degli impianti e degli stadi, vengono stabilite nuove disposizioni per la sicurezza delle discipline sportive invernali e vengono aumentate le tutele degli atleti disabili, con l’introduzione delle sezioni paraolimpiche nei corpi civili e militari dello stato.
Per molti lo sport non è un hobby ma costituisce un vero e proprio lavoro: in Italia, ci sono centinaia di migliaia di atleti di varie discipline sportive, allenatori, istruttori, direttori di gara e molte altre figure che svolgono queste attività, in modo professionale o dilettantistico, senza una chiara regolamentazione giuridica delle prestazioni e dei compensi.
Differenza tra professionisti e dilettanti
In riferimento al lavoro sportivo, la riforma elimina le differenze di inquadramento tra professionisti e dilettanti: viene definito lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali”.
Dunque, ciò che qualifica questa nuova figura professionale non è il settore di attività (sono compresi tutti gli sport) e neppure l’intensità dell’impegno (viene superata la tradizionale distinzione tra professionisti e dilettanti) ma il fatto di percepire un corrispettivo per prestazioni che esulano dalle attività sportive svolte a livello puramente amatoriale.
Tutele previdenziali per gli atleti
Dal 1° luglio del 2022, anziché da settembre 2021 come inizialmente era previsto, ad ogni atleta saranno garantite tutele previdenziali e assistenziali, a prescindere dal suo status di professionista o dilettante.
Prima di questa importante modifica, infatti, lo status di lavoratore sportivo veniva riconosciuto esclusivamente all’atleta professionista che esercitava attività sportiva a pagamento sotto contratto con una società, appunto, professionistica.
Ai dilettanti, al contrario, non veniva attribuito alcun riconoscimento, tant’è che le somme di denaro da loro ricevute per l’attività svolta non venivano versate a titolo di remunerazione per una prestazione lavorativa ma solo come rimborso spese o premio.
Nuovi costi da sostenere per le associazioni
Questo comporta che per le associazioni cambierà la prospettiva dei costi da sostenere: fino ad oggi infatti gli atleti che operano all’interno di federazioni non professionistiche ( le federazioni professionistiche in Italia sono calcio, basket, ciclismo e golf ma solo al maschile) sono stati inquadrati come dilettanti e questo comporta un costo minore per la società non avendo un’iscrizione previdenziale obbligatoria.
Gli operatori dello sport dal 1° luglio del 2022 potranno stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo anche in forma di collaborazione continuata e continuativa, in luogo dei precedenti accordi collaborazione privati a cui erano obbligati e dovranno versare, peraltro, a fronte dei diritti previdenziali ed assistenziali che verranno loro riconosciuti, i relativi contributi alla Gestione separata dell’INPS.
Il Dlgs prevede infatti il cambio di nome del “Fondo pensione sportivi professionisti”, che diventerà il “Fondo pensione dei lavoratori sportivi”.
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