Come aderire alla Legge n. 398 del 1991
COME FARE LA SCELTA
L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua attuazione concreta sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.
Questo principio si applica anche con riferimento all’opzione per la determinazione forfetaria dell’Iva e del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche. Per comportamento concludente si intende l’effettuazione da parte del contribuente di una serie di adempimenti che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime opzionale. Le disposizioni tributarie lo ammettono, sempre che vi siano i presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime scelto.
Un esempio di comportamento concludente è quello di un contribuente che, pur non avendolo comunicato, decide di versare l’Iva trimestralmente anziché mensilmente. Ebbene, i pagamenti effettuati con le regole e alle scadenze stabilite per coloro che versano con tale periodicità rappresentano il comportamento concludente.
L’opzione ha valore fino a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è vincolante per un periodo di cinque anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:
- nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;
- nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili.
I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono effettuare l’opzione, devono comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva (quadro VO della dichiarazione Iva). L’opzione è comunicata, inoltre, alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende fruire del regime agevolato.
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