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LE ATTIVITÀ CONSIDERATE “NON COMMERCIALI”

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Le associazioni sportive dilettantistiche possono considerare “non commerciali”, con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del TUIR).

Tra queste:

Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali.

A prescindere dal rispetto delle citate clausole, le quote o contributi associativi incassati non concorrono a formare il reddito dell’ente.

In ogni caso, si considera di natura commerciale l’attività resa dietro corrispettivi specifici.

E’ prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura commerciale (e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici. Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati.

Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali.

Tra esse:

 

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